STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CLUB SCHERMA LAME ORO
DENOMINAZIONE– SEDE – DURATA – COLORI SOCIALI – SCOPO
Articolo 1 – Denominazione
E’ costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile la “Associazione Sportiva
Dilettantistica Club Scherma Lame Oro”, per brevità “ASD Club scherna Lame Oro “
La data di fondazione dell’Associazione risale all’anno 2015 01 Febbraio
Articolo 2 – Sede – Durata - Colori sociali
L’Associazione ha sede legale in 20900 Monza Via Giacomo Tosi 3 e sede operativa pro tempore:
La durata dell’Associazione è fissata sino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata.
I colori sociali sono nero e oro.
Articolo 3 – Scopo
L'associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo
svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi
sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del
rapporto.
L'associazione ha per oggetto l'esercizio, in via stabile e principale, l’organizzazione e gestione
di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e
l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica olimpica , dello sport della scherma;
a tal fine potrà anche organizzare e promuovere competizioni, manifestazioni, eventi, tornei, ed
ogni altra attività agonistica, non agonistica ed amatoriale in genere ad esse collegate.
L’Associazione potrà svolgere, previa delibera del Consiglio Direttivo, attività diverse rispetto a
quelle svolte in via stabile e principale, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto
alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti che saranno definiti dall’autorità governativa,
anche, e non solo, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.
A fini organizzativi, l’Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione, comodato o a
qualsiasi altro titolo e gestire strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive
sopra indicate.
Per un miglior raggiungimento degli scopi sociali, potrà anche collaborare con altre associazioni,
organizzazioni ed enti presenti sul territorio. Potrà inoltre gestire, previa delibera del Consiglio
direttivo, un posto di somministrazione bevande e alimenti.
L’Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Scherma della quale si obbliga ad osservare
lo Statuto, i regolamenti, le direttive e le disposizioni. L’Associazione accetta
incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive della Federazione Italiana
Scherma (F.I.S.), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), della Fédération
Internationale d'Escrime (F.I.E.) e del Comité International Olympique (C.I.O.) .
ASSOCIATI – NORME DI AMMISSIONE – CATEGORIE – DECADENZA
Articolo 4 – Associati – Domicilio
4.1. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Associati, le persone fisiche che intendono
partecipare alla vita e all’attività dell’Associazione.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario.
Essa impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e all'osservanza delle
risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.
4.2. Il domicilio degli Associati, per quel che concerne i loro rapporti con l’Associazione, è quello
comunicato per iscritto dall’Associato e riportato nel relativo libro, fatte salve le successive
variazioni comunicate nella stessa forma.
Articolo 5 – Categorie di Associati
5.1. Gli Associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) fondatori;
b) onorari;
c) sostenitori;
d) ordinari.
Sono fondatori gli Associati che hanno partecipato all’atto costitutivo. Gli stessi possono
partecipare alla vita associativa assumendo una delle qualifiche delle altre categorie di associati
sopra specificate
Sono onorari gli Associati che abbiano notevolmente contribuito a diffondere la cultura della
scherma o abbiano contribuito allo sviluppo dell’attività dell’Associazione e che, per particolari
benemerenze acquisite nei confronti dell’Associazione medesima o per speciali meriti sportivi,
siano nominati tali dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Gli associati onorari
sono esonerati dal pagamento delle quote associative
Sono sostenitori gli Associati ordinari che per puro spirito di adesione e supporto agli scopi
dell’Associazione, si impegnano a contribuire al perseguimento delle sue finalità, con donazioni
o altre erogazioni liberali versando, comunque, a favore dell’Associazione la quota stabilita dal
Consiglio Direttivo.
La qualità di Associato ordinario è acquisita con l’accettazione della domanda di ammissione.
5.2. Il numero degli Associati è illimitato.
Articolo 6 – Ammissione – Diritti e doveri degli Associati – Quote di iscrizione e annuali
6.1. Coloro che intendano far parte dell’Associazione quali Associati ordinari, dovranno
compilare un’apposita domanda di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo, che sarà
controfirmata per accettazione da parte del Presidente dell’Associazione, salvo l’eventuale
rigetto della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, senza obbligo di palesare le proprie
motivazioni.
Nel caso di minore di età, la domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta dall’esercente la
responsabilità genitoriale, che risponderà per tutte le obbligazioni nei confronti dell'associazione.
6.2. L’esercizio dei diritti dell’associato ordinario, è subordinato al versamento della quota di
iscrizione associativa, secondo quanto determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.
Gli Associati ordinari, se in regola con il versamento della quota di iscrizione e della quota
annuale per frequentazione corsi stabilite dal Consiglio Direttivo, hanno altresì diritto di frequentare la palestra per lo volgimento dell'attività schermistica, con il dovere di attenersi alle
norme disciplinari stabilite nel Regolamento Interno , ove previsto.
6.3. Tutti gli Associati ordinari maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea, con diritto di
elettorato attivo e passivo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10.3.
L’Associato ordinario minore di età esercita il diritto di voto in assemblea per il tramite di un
esercente la potestà genitoriale .
L’esercente la responsabilità genitoriale avrà diritto di voto qualora acquisisca personalmente la
qualifica di Associato ordinario.
Gli Associati ordinari hanno il dovere di partecipare alle competizioni su disposizione
del consiglio direttivo e della FIS.
Gli Associati onorario, sostenitore e fondatore non sono tenuti al pagamento della quota annuale
e non hanno diritto di voto nelle Assemblee dell’Associazione.
L’Associato che svolge attività sportiva dovrà essere tesserato alla FIS.
6.4. Le quote associative non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, salvo i casi di
trasferimenti a causa di morte.
Articolo 7 – Decadenza
La temporaneità della qualifica di Associato è espressamente esclusa. La qualifica di Associato si
perde nei seguenti casi:
a) morte dell’Associato;
b) dimissioni dell’Associato onorario o sostenitore;
c) recesso dell’Associato ordinario, da comunicarsi per iscritto con preavviso di
almeno 15 giorni a mezzo raccomandata i PEC ; il recesso comunicato dopo l’Assemblea che approva il bilancio non esonera
dal pagamento della quota per il relativo anno; è escluso qualsiasi rimborso agli Associati in caso
di recesso;
d) esclusione dell’Associato a causa di:
(I) morosità nel pagamento delle quote sociali, protrattasi per più di due mesi ed in ogni
caso formalmente contestata dal Consiglio Direttivo;
(II) violazione delle norme e degli obblighi di cui al presente Statuto e della normativa richiamata;
(III) commissione di atti, all’interno o all’esterno dell’Associazione, ritenuti disonorevoli per il buon nome dell’Associazione medesima o che costituiscano ostacolo al suo buon andamento;
(IV) radiazione dell’associato disposta dalla FIS, salvo riabilitazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dei fatti. E’ escluso
qualsiasi rimborso agli Associati in caso di esclusione.
Contro l’esclusione può essere interposto appello o all’Assemblea. o al Collegio dei Probiviri, se
esistente.
e) L’Associato radiato non può più essere riammesso. In caso di riabilitazione da parte della FIS,
l’Associato potrà chiedere all’Associazione di essere riammesso.
Articolo 8 – Mezzi finanziari
8.1 I mezzi finanziari sono costituiti:
a) dalla quota associativa di iscrizione, da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione;
b) dalla quota annualmente deliberata nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
c) dai contributi liberi erogati dagli Associati;
d) da ogni altro provento finanziario, anche occasionale, da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo
destinato all’Associazione;
e) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall’Associazione.
8.2 Il Consiglio Direttivo stabilirà annualmente le quote annue associative: i diritti di ciascun
Associato possono essere esercitati nel rispetto delle condizioni di cui all’art.6 del presente Statuto
8.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la
realizzazione delle attività di cui all’art. 3.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche
in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione e/o la distribuzione
siano imposte dalla legge.
Articolo 9 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
- L’Assemblea;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
Tutte le cariche sociali hanno la durata di un quadriennio olimpico e scadono con l’approvazione
dell’ultimo bilancio del quadriennio; le cariche sociali, con eccezione di quella dell’eventuale
Collegio dei Revisori, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio.
Tutti i Consiglieri.
Gli associati eletti, pena la immediata decadenza, non possono ricoprire qualsiasi carica in altre
società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva
Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
Articolo 10 – Assemblea
10.1 L’Assemblea, costituita dagli Associati (maggiorenni) e in regola con le quote, è il massimo
organo deliberativo dell’Associazione e le sue deliberazioni legittimamente adottate obbligano
tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea ha i seguenti poteri:
In sede ordinaria:
- eleggere con votazioni separate e con scrutini successivi il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- approvare i bilanci o rendiconti economico-finanziari predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli indirizzi e sull’orientamento generale dell’attività dell’Associazione;
-deliberare sugli appelli in ordine ai provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione.
In sede straordinaria:
-deliberare le modifiche allo Statuto;
-autorizzare lo scioglimento e deliberare in tal caso la destinazione del suo patrimonio,
nominando i liquidatori.
10.2. Il Presidente deve convocare l’Assemblea almeno una volta all’anno per l’approvazione
del bilancio consuntivo.
L’esercizio finanziario ha durata dal 01/09 di ogni anno al 31/08 dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo può altresì stabilire una durata diversa dell’esercizio sociale.
Il Presidente potrà altresì convocare l’assemblea dell’Associazione ogni qualvolta lo ritenga
opportuno o dovrà convocarla quando ne facciano richiesta almeno 2/3 degli Associati.
La convocazione dell’Assemblea avviene per avviso esposto nella sede sociale pro tempore dell’Associazione e/o con comunicazione agli associati a mezzo di posta ordinaria, posta
elettronica, pec,whatapp o telegramma almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata. L’avviso di
convocazione deve contenere l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione di giorno, ora e
luogo per l’adunanza. Delle Assemblee è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal
Presidente e dal Segretario.
10.3. Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea tutti gli Associati onorari, sostenitori e ordinari
maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote sociali e che risulteranno iscritti
all’associazione da almeno tre mesi
Ogni Associato ha diritto ad un voto in Assemblea e può farsi rappresentare da altro Associato
mediante delega scritta. Ciascun Associato non potrà, comunque, rappresentare più di 3
(massimo tre) associato/i.
10.4. L’Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la
presenza della maggioranza degli Associati aventi, in proprio e/o per delega, diritto di voto, ed
in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti e aventi diritto di voto.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima e in seconda convocazione con la
presenza della maggioranza degli associati aventi, in proprio o per delega, diritto di voto, anche
per le modifiche statutarie.
L’Assemblea in sede ordinaria, delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
In sede straordinaria, delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto
favorevole dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto, fatta salva l’ipotesi di scioglimento
della Società di cui all’art. 17.
Nel caso in cui non siano state osservate le formalità di convocazione di cui al precedente art.
10.2, l’Assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli Associati, i
componenti del consiglio direttivo e, ove previsto, i componenti del collegio dei revisori.
10.5. Candidature: l’Associato che intende candidarsi a cariche sociali dovrà presentare per
iscritto al Consiglio Direttivo la propria candidatura con l’indicazione della carica alla quale è
candidato almeno 90 giorni prima della Assemblea indetta per il rinnovo delle cariche
sociali.
Articolo 11 – Consiglio Direttivo
11.1 L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e da un numero
minimo di 3(tre)a 5 (cinque) membri, secondo la deliberazione dell’Assemblea che li elegge. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, dirano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e sono rieleggibili.
11.2 I Consiglieri eletti eleggeranno tra gli stessi il Vicepresidente, il Segretario ed eventualmente
il Tesoriere.
11.3 Qualora venisse a mancare un Consigliere, i rimanenti Consiglieri chiameranno a sostituirlo
il primo dei non eletti, con scadenza di mandato coincidente con quella del Consiglio in carica.
In mancanza del primo dei non eletti, si dovrà procedere all’indizione dell’assemblea elettiva per
l’elezione del consigliere mancante.
In caso di mancanza del Presidente, dovrà essere convocata l’Assemblea per procedere a nuova
elezione. Il Vicepresidente assume la carica di Presidente sino a che non si sia provveduto alla
sostituzione. In caso di impossibilità temporanea del Presidente il Vicepresidente sostituto
acquisisce tutti i poteri e i doveri riservati al Presidente.
Le dimissioni o revoche hanno effetto immediato. In caso di cessazione della maggioranza dei
Consiglieri, l’intero Consiglio deve ritenersi decaduto e rimane incarica per l’ordinaria
amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio. La convocazione dell’Assemblea dovrà
essere effettuata con urgenza dal Consiglio uscente.
11.4 La revoca di un Consigliere o dell’intero Consiglio Direttivo può avvenire solamente per
deliberazione dell’Assemblea, convocata ai sensi dell’art. 10 del presente Statuto con
raccomandata e/o pec all’intero Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori, se nominato;
l’Assemblea provvede contestualmente alla elezione del nuovo Consigliere o dei nuovi
Consiglieri.
11.5 Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno: l’avviso di
convocazione deve contenere l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione di giorno, ora e
luogo per l’adunanza.
In ipotesi di richiesta da parte di almeno 1 consiglieri, il Presidente dovrà convocare il Consiglio
entro 8 giorni dalla ricezione della richiesta: in caso di inutile decorso di tale termine per inerzia del Presidente, il Consiglio potrà essere convocato da unoqualsiasi dei membri richiedenti.
L’avviso dovrà essere inviato a cura del Presidente, o di persona da lui espressamente delegata,
ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori, se nominato, con qualsiasi mezzo che garantisca la
ricezione, da parte dell’interessato, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata. In caso di
urgenza, i giorni potranno ridursi a 3 (tre).
Sarà, peraltro, validamente costituito il Consiglio qualora si riunisca in forma totalitaria.
Adempiute le formalità suddette, il Consiglio sarà ritenuto validamente costituito in presenza
della metà più uno dei consiglieri in carica, mentre in mancanza delle formalità suddette il
Consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti del Consiglio
Direttivo.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede il voto favorevole della
maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal
Presidente e dal Segretario.
Articolo 12 – Compiti e poteri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed esercita tutti i poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente riservati all’Assemblea.
Il Consiglio potrà nominare al proprio interno uno o più Consiglieri Delegati, ai quali potranno
essere conferiti alcuni poteri del Consiglio con facoltà di delega a terzi.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- deliberare sulla domanda di ammissione degli Associati e sulle quote di iscrizione associativa
e annuale;
- delineare le linee guida dell’Associazione;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla Assemblea;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie, da convocare almeno una volta all’anno, e delle
eventuali Assemblee straordinarie, secondo quanto previsto dallo Statuto;
- redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- adottare i provvedimenti disciplinari;
- attuare le decisioni delle Assemblee.
Articolo 13 – Il Presidente - Rappresentanza dell’Associazione
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale della Associazione, con firma libera, per la
esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio . Il Presidente, inoltre, rappresenta
l’Associazione in giudizio con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed
amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione;
egli può, inoltre, costituirsi parte civile in nome e per conto dell’Associazione e nominare,
all’uopo, avvocati. La rappresentanza dell’Associazione spetta, inoltre, ai Consiglieri Delegati
nei limiti delle rispettive deleghe.
Il Presidente, inoltre:
a. vigila sull’esecuzione delle delibere;
b. dirige le Assemblee;
c. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
d. nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio: in tal caso, le deliberazioni adottate
dovranno essere ratificate dal Consiglio alla prima riunione;
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, per delega di quest’ultimo
ovvero in caso di sua assenza o impedimento.
Articolo 14 – Esercizi Sociali
L’esercizio dell’Associazione ha inizio il 01/09 di ogni anno e termina il 31/08 dell'anno successivo.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio l’Assemblea deve approvare il rendiconto
economico - finanziario consuntivo per l’anno precedente, che dovrà raccogliere il parere
preventivo favorevole del Collegio dei Revisori, se nominato; il rendiconto economico -
finanziario dovrà essere compilato con chiarezza e precisione, utilizzando principi e
raccomandazioni contabili specifici per gli enti non profit. Qualora particolari esigenze lo
richiedano, potrà essere utilizzato il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura
dell’esercizio.
Articolo 15 – Scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa è proposto dal Consiglio Direttivo. La
delibera dovrà ottenere il parere favorevole dell’Assemblea con la maggioranza di cui all’art. 21
Codice Civile, che provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori muniti dei necessari ed
occorrenti poteri.
Il patrimonio residuo della Associazione, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a cura del, o dei,
Liquidatore/i ad altre associazioni con finalità analoghe o enti a fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 16 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Statuto saranno devolute
al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto da un numero dispari di tre o più arbitri, nominati
dal Presidente della corte Federale d’appello della F.I.S.
Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale, secondo diritto, e avrà sede in Monza.
Articolo 19 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni dello statuto e dei
regolamenti della Federazione Italiana Scherma e, più in generale, le norme e direttive della
F.I.S., del C.O.N.I., della F.I.E. e del C.I.O., le leggi vigenti in materia di Associazioni.