STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SCHERMISTICA DILETTANTISTICA
CLUB SCHERMA LAME ORO
Titolo I – Denominazione, sede, stemma e colori sociali
Articolo 1 – Denominazione
1.1 Il 01/02/2015 si è costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata Club Scherma Lame Oro , ente di diritto privato, suscettibile di abbreviazione in Club Scherma Lame Oro a.s.d..
Articolo 2 – Sede – Durata - Colori sociali
2.1 L’Associazione ha sede legale in Via G. Tosi, 3 20900 Monza (MB).
I colori sociali sono nero e oro.
Lo stemma è rappresentato da una spada stilizzata la cui impugnatura è costituita dalle iniziali dell’Associazione.
Titolo II – Scopo, oggetto e durata
Articolo 3 – Scopo e oggetto
3.1 L’Associazione è apartitica ed aconfessionale e non ha fini di lucro. Essa persegue lo scopo di promuovere lo sport della scherma come mezzo di educazione fisica e morale contribuendo allo sviluppo e alla diffusione della disciplina connessa alla pratica di tale sport, intesa anche come mezzo di formazione psicofisica e morale degli associati, mediante la realizzazione e l’organizzazione di ogni forma di attività agonistica e non, e di ogni altro tipo di attività motoria utile a promuovere la conoscenza e la pratica della scherma stessa, inclusa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento di tale disciplina.
3.2 Al fine di realizzare gli scopi di cui sopra, l’Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- partecipare, organizzare e promuovere eventi;
- ricevere contributi finanziari e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non, a scopo di sponsorizzazione e pubblicità senza variazione della Denominazione;
- svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed
attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina della scherma;
- svolgere altre attività ricreative, motorie, sportive, dilettantistiche;
- promuovere, sviluppare e gestire iniziative culturali e formative;
- gestire, nella propria sede, anche un punto di ristoro.
3.3 L’Associazione potrà porre in essere ogni iniziativa, evento, attività, nel rispetto della
normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.
3.4 L’Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Scherma della quale si obbliga ad
osservare lo Statuto, i regolamenti, le direttive e le disposizioni.
3.5 L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive della FIS, del CONI della FIE e del CIO e di altre Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione a cui dovesse affiliarsi.
Articolo 4 – Durata
4.1 La durata dell’Associazione è fissata sino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata.
Articolo 5 – Associati – Domicilio – Quote di iscrizione e annuali
5.1. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Associati, le persone fisiche che intendono partecipare alla vita e all’attività dell’Associazione.
5.1.1 L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario. Essa impegna gli aderenti ad una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo o da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione stessa, ed al rispetto delle norme del presente Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.
5.1.2 Tutti gli Associati dovranno essere, obbligatoriamente, tesserati alla FIS.
5.2. Il domicilio degli Associati, per quel che concerne i loro rapporti con l’Associazione, è quello risultante dal libro degli Associati a seguito di comunicazione scritta dell’Associato al momento dell’iscrizione o per variazione successiva.
5.3. L’esercizio dei diritti dell’Associato e l’accesso all’attività dell’Associazione è subordinato al tesseramento alla FIS, al versamento della quota di iscrizione associativa e della quota annuale, secondo quanto determinato, annualmente, dal Consiglio Direttivo.
Articolo 6 – Ammissione – Diritti e doveri degli Associati
6.1. Coloro che intendano far parte dell’Associazione dovranno compilare un’apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo.
Nel caso di minore di età la domanda di ammissione a socio dovrà essere sottoscritta dall’esercente la potestà parentale, che risponderà per tutte le obbligazioni nei confronti dell’Associazione.
6.2 La qualità di Socio è acquisita con la presentazione della domanda e la sua controfirma per accettazione da parte del Presidente dell’Associazione, salvo eventuale rigetto della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, che ha la facoltà di negarla senza obbligo di palesare le proprie motivazioni.
6.3 In caso di accoglimento della domanda l’Associato sarà tenuto al versamento della quota di iscrizione alla FIS, della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
6.4 All’Associato verrà rilasciata la tessera della FIS costituente titolo di legittimazione all’esercizio dei diritti stabiliti dal presente Statuto.
Tutti gli Associati maggiorenni hanno diritto di partecipare alla vita dell’Associazione mediante il voto espresso in Assemblea.
L’Associato minore di età non ha diritto di voto nell’Assemblea dell’Associazione; tuttavia l’esercente la potestà parentale, che abbia sottoscritto la domanda di iscrizione, può partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.
Tutti gli Associati maggiorenni hanno il diritto di elettorato attivo e passivo.
Articolo 7 – Categorie di Associati – Diritti e doveri
7.1. Gli Associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- fondatori
- ordinari
- onorari
- sostenitori
Sono fondatori gli Associati che hanno partecipato all’atto costitutivo.
Sono onorari gli Associati che abbiano notevolmente contribuito a diffondere la cultura della scherma o abbiano contribuito allo sviluppo dell’attività dell’Associazione e che, per particolari benemerenze acquisite nei confronti dell’Associazione o per speciali meriti sportivi, siano nominati tali dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
L’Associato onorario non è tenuto al pagamento della quota annuale e non ha diritto di voto nelle Assemblee dell’Associazione, può essere tesserato alla FIS e, con il tesseramento, acquisisce automaticamente tutti diritti dell’associato ordinario.
Sono sostenitori gli Associati che, per puro spirito di adesione al suo scopo e di supporto all’attività sportiva svolta dall’Associazione, si impegnano a contribuire al perseguimento delle sue finalità, con donazioni o altre atti di liberalità versando, comunque, spontaneamente a favore dell’Associazione una quota stabilita dal Consiglio Direttivo.
Gli Associati ordinari sono coloro che sono stati ammessi come tali, e si sono obbligati a versare (a.) la quota di tesseramento alla FIS e (b.) quella annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
7.2 Gli Associati ordinari, se in regola con il versamento della quota stabilita, hanno diritto di frequentare la palestra per lo svolgimento dell’attività schermistica, con il dovere di attenersi alle norme disciplinari stabilite nel Regolamento Interno.
Gli Associati ordinari hanno il dovere di partecipare alle competizioni su disposizione della FIS.
7.3 Il numero degli Associati è illimitato.
Articolo 8 – Decadenza
8.1. La qualità di Associato si perde nei seguenti casi:
- morte dell’Associato;
- dimissioni dell’Associato;
- recesso dell’Associato, da comunicarsi per iscritto con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni a mezzo raccomandata A/R. Il recesso comunicato dopo che l’Assemblea ha approvato il bilancio non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno; è escluso qualsiasi rimborso agli Associati in caso di recesso;
- esclusione dell’Associato a causa di: (I) morosità nel pagamento delle quote sociali, protrattasi per più di due (2) mesi ed in ogni caso formalmente contestata dal Consiglio Direttivo; (II) violazione delle norme e degli obblighi di cui al presente Statuto; (III) commissione di atti, all’interno o all’esterno dell’Associazione, ritenuti disonorevoli per il buon nome dell’Associazione medesima o che costituiscano ostacolo al suo buon andamento.
8.2 L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dei fatti.
Contro l’esclusione può essere interposto appello o all’Assemblea o al Collegio dei Probiviri, se esistente.
8.3 L’Associato radiato non può più essere riammesso.
Titolo III – Struttura interna e ruoli organizzativi
Articolo 9 – Mezzi finanziari
9.1 I mezzi finanziari sono costituiti:
- dalla quota associativa di iscrizione, da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione;
- dalla quota annualmente deliberata, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi liberi erogati dagli Associati;
- da ogni altro provento finanziario, anche occasionale, da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo destinato all’Associazione;
- dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall’Associazione.
9.2 Il Consiglio Direttivo stabilirà annualmente le quote annue associative: i diritti di ciascun Associato possono essere esercitati nel rispetto delle condizioni di cui all’art.7 del presente Statuto.
9.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 3.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.
Articolo 10 – Organi dell’Associazione
10.1 Sono Organi dell’Associazione:
- L’Assemblea;
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Consiglio Direttivo;
10.2 Tutte le cariche sociali hanno la durata di un quadriennio olimpico e scadono con l’approvazione dell’ultimo bilancio del quadriennio; le cariche sociali, con eccezione di quella del Collegio dei Revisori, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio.
Tutti i Consiglieri ed i Revisori sono rieleggibili.
10.3 I soci eletti, pena immediata decadenza, non possono ricoprire cariche sociali in altre Società e altre A.S.D. nell’ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata, se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.
Articolo 11 – Assemblea
11.1 L’Assemblea, costituita dagli Associati maggiorenni tesserati alla FIS ed in regola con le quote, è il massimo organo deliberativo dell’Associazione e le sue deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati anche se non intervenuti o dissenzienti.
11.2 L’Assemblea ha i seguenti poteri:
- In sede ordinaria:
- eleggere con votazioni separate e con scrutini successivi il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- approvare i bilanci o rendiconti economico-finanziari predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli indirizzi e sull’orientamento generale dell’attività dell’Associazione;
- deliberare sugli appelli in ordine ai provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione e di cui al presente Statuto.
- In sede straordinaria:
- deliberare le modifiche allo Statuto;
- autorizzare lo scioglimento e deliberare in tal caso la destinazione del patrimonio dell'Associazione nominando i liquidatori.
11.3 Il Presidente deve convocare l’Assemblea almeno una volta all’anno, entro centoventi (120) giorni, dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo.
11.4 L’esercizio ha durata dal primo settembre (01/09) di ogni anno al trentuno agosto (31/08) dell'anno successivo.
11.5 Il Presidente potrà altresì convocare l’assemblea dell’Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o obbligatoriamente quando ne facciano richiesta almeno i due terzi (2/3) degli Associati.
11.6 La convocazione dell’Assemblea avviene per avviso esposto nella sede sociale protempore dell’Associazione e/o con comunicazione agli associati a mezzo di posta elettronica e/o ordinaria almeno trenta (30) giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione deve contenere l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione di giorno, ora e luogo per l’adunanza.
11.7 Delle Assemblee è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.
11.8 Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea tutti gli Associati maggiorenni tesserati alla FIS ed in regola con il pagamento delle quote sociali e che risulteranno iscritti in data precedente alla chiusura dell’esercizio.
Ogni Associato ha diritto ad un voto in Assemblea e può farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta. Ciascun Associato non potrà, comunque, rappresentare più di due (2) Associati.
11.9 Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea:
- L’Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la
presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi, in proprio e/o per delega, diritto
di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti ed
aventi diritto di voto.
- L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi, in proprio o per delega, diritto di voto.
- L’Assemblea in sede ordinaria, delibera validamente sia in prima sia in seconda
convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di
voto.
- In sede straordinaria, delibera validamente sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti aventi diritto di voto, fatta salva l’ipotesi di scioglimento della Società di cui all’art. 16.
- Nel caso in cui non siano state osservate le formalità di convocazione di cui al precedente art. 11.6, l’Assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli Associati.
11.10 Candidature: L’Associato che intende candidarsi a cariche sociali dovrà presentare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria candidatura con l’indicazione della carica alla quale è candidato almeno novanta (90) giorni prima della Assemblea indetta per il rinnovo delle cariche sociali.
Articolo 12 – Consiglio Direttivo
12.1 L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e da un numero di membri, variabile da tre (3) a cinque (5), secondo la deliberazione dell’Assemblea che li elegge. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, eletti dall’Assemblea in sede ordinaria, durano in carica quattro (4) anni, coincidenti con il quadriennio olimpico e sono rieleggibili.
12.2 I Consiglieri, eletti, eleggeranno tra gli stessi il Vicepresidente ed il Tesoriere.
12.3 Qualora venisse a mancare un Consigliere, i rimanenti Consiglieri chiameranno a sostituirlo il primo dei non eletti, con scadenza di mandato coincidente con quella del Consiglio in carica. In caso di mancanza del Presidente, dovrà essere convocata l’Assemblea per procedere a nuova elezione. In caso di impossibilità temporanea del Presidente, il Vicepresidente assume la carica di Presidente sino a che non si sia provveduto alla sostituzione; in tale periodo il Vicepresidente sostituto acquisisce tutti i poteri ed i doveri riservati dal presente Statuto al Presidente. Le dimissioni o revoche hanno effetto immediato. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio deve ritenersi decaduto e rimane in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio. La convocazione dell’Assemblea dovrà essere effettuata con urgenza dal Consiglio uscente.
12.4 La revoca di un Consigliere o dell’intero Consiglio Direttivo può avvenire solamente per comportamento teso ad impedire o a danneggiare l’attività dell’Associazione.
La revoca è effettuata su deliberazione dell’Assemblea (convocata secondo le norme che seguono) e deve essere notificata per raccomandata all’intero Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori, se nominato; l’Assemblea provvede contestualmente alla elezione del nuovo Consigliere o dei nuovi Consiglieri.
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno; l’avviso di convocazione deve contenere l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione di giorno, ora e luogo per l’adunanza.
In ipotesi di richiesta da parte di almeno uno (1) dei membri del Consiglio, il Presidente dovrà convocare il Consiglio entro otto (8) giorni dalla ricezione della richiesta; in caso di inutile decorso di tale termine per inerzia del Presidente il Consiglio potrà essere convocato da uno qualsiasi dei membri richiedenti.
Tale avviso dovrà essere inviato a cura del Presidente, o di persona da egli espressamente delegata, ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori (se nominato) con qualsiasi mezzo che garantisca la ricezione, da parte dell’interessato, almeno otto (8) giorni di calendario prima della data fissata.
In caso di urgenza, i giorni potranno ridursi a tre (3).
Sarà, peraltro, validamente costituito il Consiglio qualora si riunisca in forma totalitaria, con la presenza del Collegio dei Revisori, se nominato.
12.5 Adempiute le formalità suddette il Consiglio sarà ritenuto validamente costituito in presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica, mentre in mancanza delle formalità suddette il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i Consiglieri ed i Revisori, se nominati.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 13 – Compiti e poteri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati all’Assemblea.
Il Consiglio potrà nominare al proprio interno uno o più Consiglieri Delegati, ai quali potranno essere conferiti alcuni poteri del Consiglio con facoltà di delega a terzi.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- deliberare sulla domanda di ammissione degli Associati e sulle quote associative annuali;
- delineare le linee guida dell’Associazione;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla Assemblea;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie, da convocare almeno una volta all’anno e
delle eventuali Assemblee straordinarie, secondo quanto previsto da questo Statuto;
- redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- adottare i provvedimenti disciplinari;
- attuare le decisioni delle Assemblee.
Articolo 14 – Il Presidente - Rappresentanza dell’Associazione
14.1 Al Presidente è attribuita la rappresentanza della Associazione, con firma libera, per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non sia deliberato diversamente.
Il Presidente, inoltre, rappresenta l’Associazione in giudizio con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione; Egli può inoltre costituirsi parte civile in nome e per conto dell’Associazione e nominare, all’uopo, avvocati e procuratori alle liti.
La rappresentanza dell’Associazione spetta, inoltre, ai Consiglieri Delegati nei limiti delle rispettive deleghe.
14.2 Il Presidente, inoltre:
- Vigila sull’esecuzione delle delibere:
- Dirige le Assemblee;
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni adottate;
- Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio: in tal caso, le deliberazioni adottate dovranno essere ratificate dal Consiglio alla prima riunione.
14.3 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni per delega di quest’ultimo ovvero in caso di sua assenza o impedimento.
Articolo 15 – Esercizi Sociali
15.1 L’esercizio dell’Associazione ha inizio il primo settembre (01/09) di ogni anno e termina il trentuno agosto (31/08) dell'anno successivo. Entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell’esercizio l’Assemblea deve approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo per l’anno precedente, che dovrà raccogliere il parere preventivo favorevole del Collegio dei Revisori, se nominato; il rendiconto economico finanziario dovrà essere compilato con chiarezza e precisione, utilizzando principi e raccomandazioni contabili specifici per gli enti non profit e, in mancanza o integrazione, utilizzando i principi contabili relativi ai rendiconti economici finanziari delle società per azioni.
Qualora particolari esigenze lo richiedano, potrà essere utilizzato il maggior termine di centottanta (180) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Articolo 16 – Scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio
16.1 Lo scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa è proposto dal Consiglio Direttivo.
La delibera dovrà ottenere il parere favorevole dell’Assemblea (con la maggioranza di cui all’art. 21 Codice Civile) che provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori muniti dei necessari ed occorrenti poteri.
16.2 Il patrimonio residuo della Associazione, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a cura del o dei Liquidatore/i ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 17 – Clausola compromissoria
17.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Statuto saranno
devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre (3) o più arbitri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti in controversia, e uno (1) o due (2), a seconda del numero di arbitri necessari per la costituzione di un collegio arbitrale composto da un numero dispari di arbitri, dagli arbitri designati dalle parti o, in difetto di loro accordo, dal Presidente della Commissione Unica d’Appello della FIS.
Gli arbitri designati dalle parti nomineranno il Presidente del Collegio, scegliendolo tra gli arbitri già nominati da loro stessi o dal Presidente della Commissione Unica d’Appello della FIS.
17.2 Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale, secondo diritto, e avrà sede in Monza
Articolo 18 – Rinvio
18.1 Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Scherma, del CONI e, in subordine, al Codice Civile.